Sez. 3 - , Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023 (Rv. 667180 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA | Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice – Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)