Sez. 3 - , Ordinanza n. 27545 del 21/11/2017 (Rv. 646845 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA | Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice – Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA
L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)