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Sez. U, Sentenza n. 9201 del 06/09/1990 (Rv. 469199 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ E CONVENIENZA - CONDIZIONI RELATIVE - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1990-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469199-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ E CONVENIENZA - CONDIZIONI RELATIVE - ACCERTAMENTO - MOMENTO RILEVANTE.*

In Sede di omologazione del concordato preventivo, le condizioni di ammissibilità e convenienza devono essere accertate con riferimento alla situazione in atto al momento dell'omologazione stessa, e, quindi, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti in ordine all'effettiva entità dell'esposizione debitoria. (V 6380/79, mass n 403106).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)