Sez. 1, Sentenza n. 5562 del 19/03/2004 (Rv. 571338 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI | Ammissibilità e convenienza - Condizioni relative - Accertamento - Momento rilevante - Sentenza di omologazione - Interessi passivi maturati in corso di procedura - Rilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI
Le condizioni di ammissibilità e di convenienza del concordato preventivo devono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, deve essere negata ove il giudice accerti che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, siano successivamente venute a mancare; il calcolo dell'onere concordatario, pertanto, deve essere effettuato al momento dell'omologazione tenendo conto anche degli interessi il cui corso non è sospeso per effetto della procedura di concordato preventivo e, più in generale, ogni valutazione deve prendere in considerazione le nuove circostanze che possono incidere sulla consistenza dell'attivo e del passivo e, quindi, sulla possibilità che il debitore possa soddisfare l'onere concordatario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)