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Sez. 2, Sentenza n. 181 del 25/01/1964 (Rv. 300231 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NOZIONE D'INTERCAPEDINE - CARATTERE PERICOLOSO O DANNOSO - ACCERTAMENTO NEGATIVO IN CONCRETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300231-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NOZIONE D'INTERCAPEDINE - CARATTERE PERICOLOSO O DANNOSO - ACCERTAMENTO NEGATIVO IN CONCRETO - ESCLUSIONE.*

Una volta accertata la situazione di non aderenza, sia pure parziale, di una nuova costruzione ad un preesistente fabbricato, non puo il giudice, con propria valutazione discrezionale, escludere il carattere pericoloso o dannoso dell'intercapedine (inferiore alla distanza legale) e quindi ammettere la legittimita della nuova costruzione, poiche la legge (art. 873 cod. civ.) imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che solo queste valgono a soddisfare le esigenze igieniche e di sicurezza degli abitati. (V. 2319/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)