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Sez. 2, Sentenza n. 3809 del 12/11/1975 (Rv. 378023 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - PERICOLOSITA O DANNOSITA DELL'INTERCAPEDINE - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378023-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - PERICOLOSITA O DANNOSITA DELL'INTERCAPEDINE - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*

Qualora sia stata accertata, tra due fabbricati eretti su fondi finitimi, l'esistenza di un'intercapedine derivante dalla violazione delle norme sulle distanze stabilite dal codice civile, non puo il giudice, con propria valutazione discrezionale, escludere il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgono a soddisfare le esigenze di igiene e di sicurezza degli abitati. (Conf 1408/73, mass n 364107; 2624/72, mass n 360171; (Conf 181/64, mass n 300231).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)