Sez. 6, Sentenza n. 4682 del 16/02/1982 Ud. (dep. 04/05/1982) Rv. 153571 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIFFERENZE.*
L'insolvenza fraudolenta, pur avendo in comune con la truffa il fine, consistente nel conseguimento di un ingiusto profitto, si differenzia da tale reato per la natura dei mezzi messi in opera dall'agente, poiché mentre nell'insolvenza fraudolenta il fine illecito viene raggiunto mediante dissimulazione di uno stato di non solvibilità, che rende inattuabile l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'agente, nella truffa la frode viene realizzata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la vittima in errore. (Conf mass n 149580).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)