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Sez. 1, Sentenza n. 18514 del 04/12/2003 (Rv. 568643 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TUTELA E CURATELA | Giudice tutelare - Provvedimenti circa l'educazione dei minori ai sensi dell'art. 371 c.c. - Reclamo al tribunale per i minorenni - Decisione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568643-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TUTELA E CURATELA

I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente, ex art. 371 cod. civ., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonché, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualità tra nonni paterni e materni), non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell'esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 371, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)