Sez. U, Sentenza n. 5643 del 10/06/1994 (Rv. 486999 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Insegnante escluso dall'incarico di una supplenza - Ritardo della Amministrazione nell'accoglimento del ricorso avverso la graduatoria - Domanda di risarcimento del danno conseguente - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La controversia avente ad oggetto la pretesa di un insegnante di ottenere il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perdute per il mancato espletamento di un incarico di supplenza, conferitogli ai soli effetti giuridici a causa del ritardo, da parte della competente amministrazione, nell'accoglimento del ricorso avverso la graduatoria utilizzata per l'attribuzione di incarichi siffatti, riguardando situazioni giuridiche che attengono alla sussistenza di un rapporto, sia pure di carattere temporaneo e precario, di pubblico impiego, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)