Sez. U, Sentenza n. 92 del 04/01/1995 (Rv. 489531 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Ente pubblico non economico - Dipendente assunto in ritardo a seguito di concorso - Azione di risarcimento danni - Devoluzione al giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI
Non spetta al giudice ordinario ma al giudice amministrativo - con riferimento alla sua giurisdizione generale di legittimità (e non alla sua giurisdizione esclusiva) - la cognizione sulla domanda di condanna di un ente pubblico non economico al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, di somma corrispondente alle retribuzioni non percepite dall'istante nel periodo tra la data in cui egli, secondo la sua doglianza, avrebbe dovuto essere assunto con rapporto di pubblico impiego e quella in cui la assunzione è effettivamente avvenuta, a seguito di decisione del giudice amministrativo in merito all'impugnazione degli atti di un concorso, dato che l'azione è volta (con riferimento ad una fase precedente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego) alla tutela dell'interesse legittimo al corretto espletamento del concorso.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)