Sez. 2, Sentenza n. 1934 del 16/02/1993 (Rv. 480955 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Alienazione | Alloggi assegnati in proprietà ai sensi dell'art. 29 della legge n. 60 del 1963 - Inalienabilità - Termine decennale - Decorrenza.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Alienazione
Il termine decennale di inalienabilità degli alloggi di edilizia popolare ed economica costruiti in base al programma decennale ed assegnati in proprietà ai sensi dell'art. 29 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, decorre dalla data di assegnazione, che non è quella della attribuzione dell'alloggio mediante sorteggio ma, ai sensi dell'art. 98 R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, quella della formale consegna (consacrata da apposito verbale), dalla quale il socio prenotato deriva il suo titolo di utilizzazione divenendo titolare dei diritto ed obblighi che alla utilizzazione si ricollegano.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)