Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 18/07/1998 (Rv. 517320 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA | Assegnazione in proprietà, con pagamento rateale del prezzo o in unica soluzione - Divieto di alienazione per dieci anni - Sussistenza ex legge 60/1963 - Assegnazione con patto di futura vendita - Acquisto della proprietà con il pagamento dell' ultima rata di prezzo - Alienazione infradecennale, dopo il trasferimento formale - Esclusione del divieto.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA
L' alienazione infradecennale di un alloggio di edilizia popolare è nulla, ai sensi dell' art. 29 legge 14 febbraio 1963 n. 60 - non estensibile oltre l' ipotesi espressamente contemplata - se esso è assegnato in proprietà, con pagamento rateale del prezzo, garantito da ipoteca, ovvero in unica soluzione, non invece se è assegnato a riscatto, con patto di futura vendita, nel qual caso l' assegnatario, acquistatane la titolarità formale dopo il pagamento dell' ultima rata di prezzo, ne può liberamente disporre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 art. 29, DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 1, Cod. Civ. art. 1470, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)