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Sez. 1, Sentenza n. 7128 del 24/12/1982 (Rv. 424793 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA - DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 1982 - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DI SENTENZA ECCLESIASTICA IN MATERIA MATRIMONIALE - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS".*
Stato
decisa il 1982-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424793-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA - DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 1982 - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DI SENTENZA ECCLESIASTICA IN MATERIA MATRIMONIALE - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS".*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982, la dichiarazione di esecutività di una sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847 nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla suddetta pronuncia della Corte costituzionale, deve essere negata quando essa presenti una contrarietà all'ordine pubblico italiano così accentuata da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statuale, per effetto dell'art. 7 cost., si è imposto rispetto all'ordinamento canonico, incidendo sui principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero sui canoni essenziali cui si ispira il diritto dello stato e sulle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale. Pertanto, la sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del bonum prolis da parte di uno degli sposi, deve ritenersi contraria all'ordine pubblico se l'esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore (cosiddetta riserva mentale), in quanto lesiva dei principi fondamentali della buona fede e dello affidamento incolpevole posti dal nostro ordinamento a base dei rapporti contrattuali; mentre non contiene norme contrarie all'ordine pubblico se l'esclusione sia stata manifestata all'altro coniuge, tanto se costui si sia limitato a prenderne atto, quanto se abbia positivamente consentito a tale difformità tra volontà e dichiarazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)