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Sez. 1, Sentenza n. 3535 del 13/06/1984 (Rv. 435537 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CANONICO, PER RISERVA MENTALE CIRCA GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO O LE SUE PROPRIETÀ ESSENZIALI - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435537-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CANONICO, PER RISERVA MENTALE CIRCA GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO O LE SUE PROPRIETÀ ESSENZIALI - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio canonico trascritto ai sensi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1929 n. 847, per riserva mentale circa gli effetti del matrimonio o le sue proprietà essenziali, non può essere delibata dal giudice italiano in quanto contraria all'ordine pubblico - che va inteso come il complesso dei canoni essenziali cui si ispira lo stato e delle regole fondamentali che definiscono la struttura del matrimonio - se quella riserva sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non quando sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero sia stata esternata con elementi obbiettivi rivelatori, tali da non essere percepiti dall'altro coniuge esclusivamente per una sua grave negligenza da valutarsi in concreto. Al fine di un tale accertamento, la Corte d'appello deve utilizzare ogni congruo elemento di giudizio, da desumersi dalla stessa sentenza da delibare, dagli Atti del processo canonico eventualmente prodotti, dal comportamento delle parti e da eventuale apposita istruttoria secondo i principi del processo civile ordinario. (V 6862/83, mass n 431525; (V 1225/83, mass n 426015; (V 770/83, mass n 425510; (V 7128/82, mass n 424793; (V 5026/82, mass n 422952).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)