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Sez. U, Sentenza n. 2828 del 11/10/1971 (Rv. 354038 - 01)

COMMERCIO E VENDITA AL PUBBLICO - LICENZA DI ESERCIZIO- SPOSTAMENTO DELL'ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354038-01

COMMERCIO E VENDITA AL PUBBLICO - LICENZA DI ESERCIZIO- SPOSTAMENTO DELL'ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE - NECESSITA - ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESCLUSIONE.*

Poiche il diritto che trae origine dalla licenza di commercio di vendita al pubblico non comprende la facolta di spostarne la Sede di Esercizio nell'ambito dello stesso comune, essendo a tal fine necessaria l'autorizzazione amministrativa, ai sensi del RDL 16 dicembre 1926, n 2174, il diniego di tale autorizzazione non incide su una posizione di diritto soggettivo, e pertanto l'annullamento del relativo provvedimento da parte del giudice amministrativo non consente al titolare della licenza di esperire innanzi al giudice ordinario l'Azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione. (V 473'66, mass n 320932).*

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1926 num. 2174 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)