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Sez. U, Sentenza n. 473 del 15/02/1966 (Rv. 320932 - 01)

COMMERCIO E VENDITA AL PUBBLICO - LICENZA DI ESERCIZIO - SPOSTAMENTO DELL'ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERESSE DEL PRIVATO.*
Stato
decisa il 1966-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320932-01

COMMERCIO E VENDITA AL PUBBLICO - LICENZA DI ESERCIZIO - SPOSTAMENTO DELL'ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERESSE DEL PRIVATO.*

Il trasferimento della Sede di un Esercizio commerciale di vendita al pubblico in altro luogo del medesimo comune e soggetto ad autorizzazione amministrativa -ai sensi del R.d.l. 16 dicembre 1926, n 2174-.Dato il carattere discrezionale del potere, in materia, spettante alla pubblica amministrazione, dall'Esercizio del potere stesso puo essere leso non un diritto del privato ma soltanto un interesse, tutelabile percio davanti alla giurisdizione amministrativa e non davanti al giudice ordinario. Quando il cittadino abbia fatto valere davanti alla giurisdizione amministrativa il suo interesse legittimo leso dall'atto amministrativo, il giudicato favorevole -ossia di annullamento dell'atto amministrativo- che egli ottenga non importa trasformazione del l'interesse legittimo leso in diritto soggettivo perfetto, pertanto, in caso di inottemperanza da parte della pubblica amministrazione al giudicato amministrativo, il privato non e legittimato a proporre una Azione giudiziaria per il risarcimento del danno, presupponendo questa ultima necessariamente la lesione di un diritto soggettivo del danneggiato. *

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)