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Sez. 3 - , Sentenza n. 10374 del 29/11/2019 Ud. (dep. 20/03/2020) Rv. 278546 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Disciplina di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 212 del 2015 - Rinnovazione della testimonianza della vittima di reati sessuali dichiarata vulnerabile - Applicabilità ad incidente probatorio svoltosi in data antecedente alla sua entrata in vigore - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278546-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)