Sez. 3, Sentenza n. 29821 del 05/04/2023 Ud. (dep. 10/07/2023) Rv. 284981 - 02
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Persona offesa - Condizione di particolare vulnerabilità - Requisiti - Accertamento in concreto - Obbligo di motivazione – Sussistenza - Conseguenze.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis com. 1, Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)