Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 30/09/1997 Cc. (dep. 11/11/1997) Rv. 208871 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Motivazione del provvedimento che dispone il sequestro o lo convalida - Qualificabilità della cosa come corpo di reato - Sufficienza - Fattispecie: poste in giuoco nel giuoco d'azzardo.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
La posta i gioco nel reato di gioco d'azzardo costituisce corpo di reato, perciò la strumentalità probatoria sottesa al vincolo è insita nel rapporto tra cosa-corpo di reato e fattispecie contestata e non necessita di specifica motivazione una volta dato conto delle ragioni per le quali l'oggetto costituisca corpo di reato mentre d'altro canto la previsione della confisca obbligatoria del corpo di reato nel gioco d'azzardo, prevista dall'art. 722 cod. pen., impedisce la restituzione di quanto in sequestro una volta venute meno le esigenze probatorie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Cod. Pen. art. 720 CORTE COST., Cod. Pen. art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)