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Sez. 6, Sentenza n. 1786 del 20/05/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211710 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo del reato - Motivazione del provvedimento - Dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti - Necessità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211710-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, anche in relazione alle cose che costituiscono corpo del reato occorre indicare la ragione della necessità del sequestro in funzione dell' "accertamento dei fatti", come si ricava, in primo luogo, dalla "ratio" dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., che se collega tale espressione al sequestro delle cose pertinenti al reato, non autorizza certo il sequestro del corpo di reato al di fuori di ogni finalità di indagine; in secondo luogo, dall'art. 262 del medesimo codice, che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando "non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". A ritenere il contrario, si renderebbe possibile un'ablazione della cosa al di fuori della indicazione dei motivi di interesse pubblico, collegati all'accertamento dei fatti di reato, con lesione dell'art. 42 Cost.; il che sarebbe tanto più grave in quanto si tratti di cose di proprietà di terzi estranei, oggetto della condotta delittuosa. (Fattispecie di sequestro probatorio di un cavallo, qualificato come corpo del reato di cui all'art. 392 cod. pen., di proprietà della persona offesa querelante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)