Sez. L, Sentenza n. 5300 del 11/05/1991 (Rv. 472117 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Personale dei disciolti enti mutualistici transitato alle U.S.L. - Diritto di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita - Applicabilità dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979 - Presupposto - Conseguenze - Fissità e continuità di determinati compensi ai fini dell'inclusione fra le voci pensionabili - Accertamento giudiziale - Ammissibilità - Sopravvenienza dell'art. 2, comma quinto, della legge n. 482 del 1988 - Portata innovativa - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
L'applicabilità della norma dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 - relativa all'attribuzione, in favore del personale dei disciolti enti mutualistici transitato alle dipendenze delle unità sanitarie locali, del diritto di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza (fra cui l'INAM) - presuppone che la delibera prevista dall'art. 5 del regolamento di previdenza per il personale dell'INAM (approvato il 3 ottobre 1969) abbia una funzione non costitutiva ma meramente ricognitiva; pertanto, i caratteri della fissità e continuatività di determinati compensi (nella specie, indennità medico-professionale di tempo pieno ed indennità per strutture specialistiche), caratteri richiesti dal citato art. 5 (avente valore di norma non regolamentare ma di legge per effetto del rinvio operatovi dall'art. 75 suddetto) per l'inclusione dei compensi stessi fra le voci pensionabili e sui quali una pronuncia del detto consiglio è ormai impossibile, ben possono essere accertati dal giudice, non avendo al riguardo portata innovativa la norma dell'art. 2, comma quinto, della legge 27 ottobre 1988 n. 482 (concernente la pensionabilità degli emolumenti fissi e continuativi del comparto sanitario a decorrere dall'1 gennaio 1989). (V. sent. 36/84 Consiglio Stato, mass. n. 840130).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)