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Sez. L, Sentenza n. 4077 del 08/04/1995 (Rv. 491702 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Ex dipendenti dell'I.N.A.M. optanti per il mantenimento della posizione previdenziale I.N.P.S. - Diritto al computo della indennità a carattere fisso e continuativo nella retribuzione pensionabile - Limiti - Assenza di una delibera del consiglio di amministrazione dell'ente soppresso circa la computabilità di dette indennità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491702-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento di previdenza del personale INAM - che ha valore di norma di legge per effetto del rinvio recettizio di cui all'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 - gli ex dipendenti dell'Istituto che abbiano optato per il mantenimento della posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. hanno diritto, dalla soppressione dell'ente di appartenenza e fino alla data di entrata in vigore della legge n.482 del 1988 (che non ha carattere retroattivo), al computo, nella retribuzione pensionabile, delle indennità a carattere fisso e continuativo, anche in assenza di una delibera del consiglio di amministrazione dell'ente soppresso - la quale ha valore non già costitutivo ma meramente ricognitivo - che abbia stabilito la computabilità delle suddette indennità.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)