Sez. 2, Sentenza n. 3555 del 11/03/2003 (Rv. 561075 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Retroattività - Conseguenze in tema di restituzione di somme di denaro.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458 comma primo cod. civ., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)