Sez. 2, Sentenza n. 13284 del 05/10/2000 (Rv. 540785 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Obbligazione di restituzione della caparra - Debito di valuta - Configurabilità - Diritto della parte adempiente al risarcimento del maggior danno oltre al risarcimento ex art. 1453 cod. civ. .
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
In caso di inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive l'obbligazione della parte inadempiente di restituzione alla parte adempiente della somma già ricevuta come caparra integra una obbligazione pecuniaria con la conseguenza che sia gli interessi, sia la rivalutazione in conseguenza del fenomeno inflattivo, quale maggior danno ex art. 1224 cod. civ., decorrono dal momento in cui il creditore ne abbia chiesto la restituzione costituendo in mora il debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)