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Sez. U, Sentenza n. 12020 del 11/11/1991 (Rv. 474581 - 01)

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Docenti delle scuole statali - Iscrizione all'albo dei geometri - Ammissibilità - Autorizzazione del capo dell'istituto - Esistenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474581-01

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere

I docenti delle scuole statali - poiché l'art. 92 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (emanato in base alla legge di delega 30 luglio 1973 n. 477) non pone per essi un divieto assoluto di esercizio della libera professione, contemplandone la possibilità di autorizzazione con atto del capo dell'istituto - possono essere iscritti all'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del r.d. 22 febbraio 1929 n. 274, indipendentemente dall' esistenza in concreto della predetta autorizzazione (ed a prescindere, a maggior ragione, dalla sua legittimità o meno), costituendo essa un "posterius" per il suo ruolo di atto permissivo particolare di un'attività non colpita da divieto assoluto e assoggettata per legge a determinati limiti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 30/07/1973 num. 477 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)