Sez. L, Sentenza n. 5234 del 09/04/2001 (Rv. 545754 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Norma prevedente l'estinzione dei giudizi pendenti - Declaratoria di estinzione relativa a giudizio per cassazione introdotto con ricorso tardivamente proposto - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa alla estinzione d'ufficio prevista dall'art. 16 della legge n. 83 del 2000.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
L'art. 16 della legge 11 Aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla legge 12 Giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel prevedere la estinzione dei giudizi di opposizione agli atti irrogativi di sanzioni ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 per violazioni commesse entro il 31 Dicembre 1999, pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, con riguardo a ricorso per cassazione proposto in data successiva al termine annuale di impugnazione, non può essere pronunciata la estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 16 della legge n. 83 del 2000, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e, perciò, inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9, Legge 11/04/2000 num. 83 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)