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Sez. L, Sentenza n. 1184 del 03/02/2000 (Rv. 533406 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Norma prevedente l'estinzione dei giudizi pendenti - Declaratoria di estinzione relativa ad appello tardivamente proposto - Inammissibilità - Fattispecie relativa all'estinzione d'ufficio prevista dalla legge n. 608 del 1996, come interpretata dalla legge n. 448 del 1998, per i giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533406-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

L'art. 1, comma sesto, della legge n. 608 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti), nel prevedere - con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge n. 662 del 1996 - l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, con riguardo ad appello proposto entro l'anno ma oltre il termine breve, il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione non potendo configurarsi pendenza del giudizio di impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile. Nè al mantenimento di tale disciplina comune osta la successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 73, comma quarto, della legge n. 448 del 1998, per la quale fra gli effetti fatti salvi dal citato art. 1 comma sesto della legge n. 608 del 1996 rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, e tale inefficacia si estende sino all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996; ed infatti tale disposizione interpretativa si limita soltanto a chiarire, da un lato, il significato della norma interpretata, nella parte concernente l'ambito oggettivo di riferimento degli effetti suddetti, così indicando la natura dei provvedimenti dei quali debba ritenersi operante l'inefficacia, e a determinare, dall'altro, l'ambito temporale della disposta sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 73 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)