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Sez. 3, Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008 (Rv. 602833 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Impugnazioni - Modifica dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 - Questioni di legittimità costituzionale - Asserita violazione degli artt. 76, 77 e 111, settimo comma, della Costituzione - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602833-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006), tanto in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., quanto all'art. 111, settimo comma, Cost.: in relazione al profilo dell'eccesso di delega, perché l'esclusione della diretta ricorribilità in cassazione di tali pronunce - per le quali diventa proponibile, per gli stessi motivi, l'appello - risponde al principio della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione di garantire la funzione nomofilattica della Corte; in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost. - prospettata sotto il profilo che tra i vizi deducibili con l'appello non rientrerebbero la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza, nonché il vizio di motivazione - atteso che essa si basa su di un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali vizi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)