Sez. 1, Sentenza n. 393 del 11/01/2006 (Rv. 585546 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenze rese nelle cause di valore inferiore a milleecento euro - Identificazione del valore della domanda rimessa alla parte, con effetti sul regime della impugnazione della sentenza resa dal giudice di pace - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. da 10 a 14 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace, in relazione alle quali, in base agli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenere inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di milleecento euro, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità (a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. in tema di competenza), è manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. da 10 a 14 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., sul rilievo che la norma denunciata consentirebbe all'attore di circoscrivere artificiosamente l'entità della propria domanda, così da farla rientrare nei limiti entro cui il giudice di pace decide secondo equità, pur quando invece il valore effettivo della controversia superi tale limite, con l'effetto di precludere alla controparte la possibilità del ricorso in appello dinanzi al tribunale territorialmente competente. Difatti, premesso che al fine di identificare il valore della domanda (cui si correla il regime dell'eventuale successiva impugnazione) deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore, anche a prescindere dall'oggetto dell'accertamento che il giudice debba eventualmente compiere quale antecedente logico per decidere il fondamento della domanda, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 25, primo comma Cost. nel fatto che, essendo la formulazione della domanda nella disponibilità della parte, anche la determinazione della misura di quello che l'attore intende giudizialmente richiedere è rimessa alla sua scelta; e ciò in quanto il precetto costituzionale implica che il giudice debba essere precostituito secondo criteri generali ed astratti stabiliti dalla legge, ma non esclude certo che siffatti criteri possano essere formulati dal legislatore in relazione al contenuto della domanda che la parte, nella sua discrezionalità, decida di volta in volta di azionare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)