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Sez. L, Sentenza n. 18027 del 18/08/2014 (Rv. 631920 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA | Contributi previdenziali - Ritardo nel pagamento - Conseguenza - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Anche per la quota a carico del lavoratore ex art. 23 legge n. 218 del 1952 - Diritto di rivalsa - Esclusione - Inadempimento conseguente a nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631920-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA

In tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)