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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22379 del 02/11/2015 (Rv. 637825 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Contributi assicurativi - Accertamento giudiziale di mansioni inferiori - Obbligo di integrazione a carico del datore - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637825-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO

In materia di contributi assicurativi, in caso di accertamento giudiziale di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori, l'obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro, anche per la parte di contributi che avrebbe dovuto essere a carico del lavoratore, decorre dal momento del mancato pagamento delle quote di retribuzione, quale conseguenza di un illecito contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 30/12/1999 num. 507 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)