Sez. 2, Sentenza n. 1707 del 29/05/1972 (Rv. 358599 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PASSIVITA - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - PROCESSO DI PRIMO GRADO INTERROTTO PER FALLIMENTO - RIASSUNZIONE ORDINARIA NEI CONFRONTI DEL CURATORE - ESCLUSIONE - RITO PER L'AMMISSIONE AL PASSIVO - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PASSIVITA - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - PROCESSO DI PRIMO GRADO INTERROTTO PER FALLIMENTO - RIASSUNZIONE ORDINARIA NEI CONFRONTI DEL CURATORE - ESCLUSIONE - RITO PER L'AMMISSIONE AL PASSIVO - NECESSITA.*
Il procedimento ordinario di primo grado, interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, non puo essere riassunto dal creditore nelle forme ordinarie nei confronti del curatore. Tale riassunzione rimane ostacolata dalla necessaria conversione dell'oggetto del giudizio (da condanna al pagamento in ammissione al riparto), la quale ne comporta l'attrazione della Competenza funzionale del giudice delegato (prima) e (in caso di opposizione) del tribunale fallimentare, con l'obbligatoria osservanza del rito speciale (art 52 capoverso 92 e seguenti della legge fallimentare) predisposto per il procedimento di verificazione ed ammissione dei crediti nell'ambito del processo fallimentare. (V 3096'69, mass n 343031; 3074'69, mass n 343006).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)