Sez. 3, Sentenza n. 3096 del 12/09/1969 (Rv. 343031 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI UN DEBITO DEL FALLITO E DELLA RELATIVA CONDANNA AL PAGAMENTO - IMPROCEDIBILITA - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - NECESSITA - LIMITI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI UN DEBITO DEL FALLITO E DELLA RELATIVA CONDANNA AL PAGAMENTO - IMPROCEDIBILITA - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE - NECESSITA - LIMITI.*
Se nelle more di un giudizio diretto all'accertamento di un credito e alla conseguente pronuncia di condanna, il debitore venga dichiarato fallito, il giudizio diviene improcedibile e il creditore, se intende conseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento, deve necessariamente sottostare alla procedura concorsuale, e cioe, proporre domanda di ammissione al passivo secondo le norme della legge fallimentare. A tale procedura si sottrae l'Azione proposta nei confronti del soggetto, dichiarato successivamente fallito, da parte di chi ha interesse a conseguire una pronuncia di accertamento che non e destinata ad avere concrete ripercussioni nell'ambito della procedura esecutiva fallimentare, ne a tentare l'osservanza del principio della par condicio. (nella specie, l'attore, acquirente di un autoveicolo, convenne in giudizio il venditore, successivamente fallito, per ottenere una pronuncia di accertamento del negozio, ai fini della trascrizione al PRA del relativo trapasso di proprieta. Tale giudizio non soggiaceva alla vis atractiva del fallimento per suesposte ragioni. (V 1995, 67, massima n 329015).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)