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Sez. U - , Ordinanza n. 1654 del 23/01/2018 (Rv. 647009 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno - Risarcibilità - Condizioni - Affidamento del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647009-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stato annullato un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato e questi subisca la lesione di un diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio, per avere sopportato perdite o mancati guadagni a causa dell'operato della P.A., che, oltre ad avere adottato un provvedimento illegittimo, abbia anche ingenerato un affidamento, disatteso a seguito dell'annullamento, tenuto conto che la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio. (Nella specie, la S.C., ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento all'azione proposta da un consorzio di cooperative edilizie per il risarcimento dei danni conseguenti all'affidamento ingenerato da un Comune in ordine alla legittimità degli atti amministrativi adottati, concernenti la realizzazione di fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di un'originaria convenzione, più volte modificata, e poi annullati in via di autotutela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 30, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)