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Sez. U, Ordinanza n. 6885 del 08/03/2019 (Rv. 653276 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno - Risarcibilità - Condizioni - Affidamento del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653276-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od "ope iudicis", senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 5, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 30, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. F, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 4, Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)