Sez. 1, Sentenza n. 899 del 21/03/1969 (Rv. 339269 - 01)
ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ARBITRI - VINCOLATIVITA PER LE PARTI - INSUSSISTENZA - INCLUSIONE NEL LODO - IRRILEVANZA - ORDINANZA DISPONENTE IL DEPOSITO OD IL PAGAMENTO DI UN ACCONTO - INTERESSE DELLE PARTI ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ARBITRI - VINCOLATIVITA PER LE PARTI - INSUSSISTENZA - INCLUSIONE NEL LODO - IRRILEVANZA - ORDINANZA DISPONENTE IL DEPOSITO OD IL PAGAMENTO DI UN ACCONTO - INTERESSE DELLE PARTI ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Per l'art. 814 cod.proc.civ., quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario ad essi spettante, la liquidazione non e vincolante per le parti che non intendano accettarla, nemmeno se e contenuta nella sentenza arbitrale. Consegue che anche l'ordinanza emessa dagli arbitri in corso di procedimento e prima del lodo e con la quale si dispone un deposito di somme a garanzia delle dette spese ed onorari oppure si ordina il pagamento di un acconto sulle loro spettanze non e vincolante per le parti. Pertanto, potendo non ottemperare a detta richiesta di anticipo deliberata dagli arbitri, le parti non hanno interesse a dolersi dell'ordinanza ne in Sede di impugnazione di nullita del costo ne in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione di nullita del lodo. (V.909-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)