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Sez. 3, Ordinanza n. 34710 del 27/12/2024 (Rv. 673416-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673416-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva applicato la prescrizione presuntiva in relazione a crediti per servizi alberghieri che il debitore assumeva di aver pagato).

Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)