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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23751 del 01/10/2018 (Rv. 650627 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650627-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato fosse incompatibile con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)