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Sez. 3 - , Sentenza n. 18603 del 22/09/2016 (Rv. 642098 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA | Assicurazione "RCA" - Clausola "bonus-malus" Responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi - Contestazione della stessa da parte dell'assicurato - Transazione stipulata dall'impresa assicuratrice con il terzo danneggiato - Doglianza da parte dell'assicurato circa un inesatto adempimento del contratto di assicurazione - Ripartizione degli oneri probatori.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642098-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - TARIFFE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Le clausole dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore che prevedano aggiornamenti del premio inizialmente pattuito in relazione al verificarsi, o meno, di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus") operano con variazione "in pejus" soltanto in caso di provata responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi, sicché, intervenuta una transazione tra la compagnia assicuratrice ed il terzo asseritamente danneggiato dall'assicurato, allorché quest'ultimo abbia contestato tempestivamente la pretesa risarcitoria, grava sull'impresa assicuratrice, che ignori o consideri infondata quell'opposizione, fornire la dimostrazione della esistenza delle condizioni per la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e cioè di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e nella tutela degli interessi dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)