Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1991 (Rv. 470457 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Esercizio dell'assicurazione - Tariffe e condizioni generali di polizza | Clausola "bonus-malus" - Operatività - Responsabilità dello assicurato per un danno risarcibile a terzi - Richiesta alla compagnia assicuratrice di risarcimento del danno cagionato dall'assicurato - Interesse dell'assicurato alla contestazione del danno - Sussistenza - Transazione stipulata dall'impresa assicuratrice con il terzo danneggiato - Conseguenze - Variazioni in aumento del premio in applicazione della clausola "bonus -malus" - Legittimità - Condizioni.
Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Esercizio dell'assicurazione - Tariffe e condizioni generali di polizza
Le clausole dei contratti di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti) a motore le quali prevedano, in conformità del dettato legislativo (art. 11 legge n. 990 del 1960), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole bonus-malus) operano nel primo caso soltanto in caso di responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, quest'ultimo ha interesse a contestarne l'esistenza onde evitare il maggiore onere. Se ciò nonostante l'impresa assicuratrice ritenga opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l'opposizione dello assicurato, la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, può ritenersi legittima solo se risulti provato che l'assicuratore ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e la tutela degli interessi dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 11 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)