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Sez. 2, Sentenza n. 2073 del 07/06/1976 (Rv. 380894 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VALIDITA - EFFETTI OBBLIGATORI - SPECIFICA OBBLIGAZIONE DI ATTIVARSI PER LA VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA FUTURA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE- DIFETTO DELLA COSA - INEFFICACIA DEL RAPPORTO E RISARCIMENTO DEL DANNO PER COLPEVOLE INADEMPIMENTO DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1976-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380894-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VALIDITA - EFFETTI OBBLIGATORI - SPECIFICA OBBLIGAZIONE DI ATTIVARSI PER LA VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA FUTURA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE- DIFETTO DELLA COSA - INEFFICACIA DEL RAPPORTO E RISARCIMENTO DEL DANNO PER COLPEVOLE INADEMPIMENTO DEL VENDITORE.*

La vendita di cosa futura e ammessa nel nostro ordinamento ed e percio valida se non affetta da vizi genetici dell'art 1418 cod civ; essa esplica effetti obbligatori, poiche, di regola, il venditore si obbliga a non impedire che la cosa venduta venga ad esistenza, il che non esclude che egli possa obbligarsi, anche implicitamente, ad attivarsi per il raggiungimento del medesimo effetto. Da cio consegue che, qualora la cosa non venga ad esistenza, viene meno l'Obbligo del pagamento del prezzo (trattasi percio di inefficacia sopravvenuta e non di nullita, come e detto nel capoverso dell'art 1472 cod civ) e bene puo essere il venditore condannato, se colpevole, al risarcimento del danno per inadempimento. (V 459/67, mass n 326404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)