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Sez. 3, Sentenza n. 459 del 01/03/1967 (Rv. 326404 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - DIFFERENZA DAL CONTRATTO DI OPERA - NULLITA PER MANCATA REALIZZAZIONE DEL BENE - CONDIZIONI - CAUSA NON IMPUTABILE AL VENDITORE - INADEMPIENZA DI QUESTI - CONTENUTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1967-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326404-01

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - DIFFERENZA DAL CONTRATTO DI OPERA - NULLITA PER MANCATA REALIZZAZIONE DEL BENE - CONDIZIONI - CAUSA NON IMPUTABILE AL VENDITORE - INADEMPIENZA DI QUESTI - CONTENUTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Nella vendita di cosa futura, a differenza che nel contratto di opera, la -res in fieri- viene negoziata come tale e non come risultato dell'attivita di un terzo, anche se il venditore sia tenuto ad un complesso di comportamenti diretti a far si che la cosa, attualmente non esistente, venga materializzata nel futuro secondo le condizioni e all'epoca prestabilite. Concepita la vendita di cosa futura come un negozio perfetto ab initio, con contenuto ed effetti obbligatori, la nullita prevista dall'art. 1472 cod.civ. attiene all'ipotesi normale che la cosa non venga ad esistenza per causa non imputabile al venditore. In caso diverso, se il venditore ha omesso di svolgere l'attivita necessaria per la produzione della cosa, il contratto non puo considerarsi nullo perche se l'effetto reale non si verifica, quello obbligatorio, inerente al comportamento dovuto dal venditore, si e gia verificato sin dal sorgere del contratto e l'intervenuto inadempimento viene a caratterizzare i successivi rapporti tra le parti, sostituendo alla prestazione, non piu eseguibile, l'Obbligo del (risarcimento del) danno, non limitato al solo interesse negativo, ma esteso sia alle spese e alle perdite strettamente dipendenti dal contratto che al lucro realizzabile, per il compratore, dal contratto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)