Sez. 1, Sentenza n. 13068 del 03/10/2000 (Rv. 540686 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Importo dell'assegno - Determinazione - Parametri di riferimento indicati dal legislatore - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Con riguardo alla quantificazione dell'assegno divorzile, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione di tutti i parametri di riferimento indicati dal legislatore per una rigorosa determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge allorché detto importo sia fissato nella misura indispensabile alle primarie esigenze di vita del beneficiario (il principio risulta affermato dalla Corte in riferimento ad una fattispecie in cui l'"onerato" si doleva della natura dei criteri tenuti presenti dalla Corte di Appello nella determinazione della misura dell'assegno).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 8898 art. 5, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)