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Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 16/07/2004 (Rv. 574633 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Utilizzo concomitante di essi - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574633-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la determinazione dell'importo spettante all'ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva determinato la misura dell'assegno attribuendo rilievo alle condizioni economiche delle parti, così implicitamente apprezzandole in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)