Sez. 1, Sentenza n. 17540 del 19/11/2003 (Rv. 568296 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Negozi collegati - Finalità - Estinzione di una precedente passività - Mezzo anormale di pagamento - Sussistenza - Conseguenze - Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 2, l. fall. - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di revocatoria fallimentare, qualora l'imprenditore successivamente dichiarato fallito abbia stipulato un contratto di mutuo, convenendo l'apertura di un conto corrente bancario e l'attribuzione al mutuante della facoltà di prelevare le somme su questo versate al fine di soddisfare il proprio credito, questa pattuizione conferisce all'intera operazione, costituita dai negozi collegati, carattere anormale e, conseguentemente, gli atti di estinzione del debito nei confronti del mutuante configurano mezzi anomali di pagamento che, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l. fall..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)