Sez. 1, Sentenza n. 19217 del 30/09/2005 (Rv. 585711 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca di pagamenti anomali risultanti dal collegamento di rapporti o negozi - Riduzione della esposizione del debitore - Necessità - Accertamento motivato delle relative modalità riservato al giudice di merito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini della revocabilità, ai sensi dell'art. 67, primo comma n. 2, di pagamenti anomali risultanti dal collegamento di più rapporti di conto corrente intrattenuti da un imprenditore (poi fallito) con il medesimo istituto di credito, o dalla cessione alla banca di crediti del debitore verso terzi, o dal conferimento di mandati irrevocabili per l'incasso di quei crediti, occorre che l'esposizione debitoria del correntista nei confronti della medesima banca sia stata effettivamente estinta o ridotta (o, quanto meno, che - come nel caso di mandato irrevocabile alla banca per l'incasso di crediti del correntista verso terzi - siano stati posti in essere i presupposti perché quell'esposizione possa risultare successivamente estinta o ridotta in virtù di atti non più direttamente impugnabili da parte del fallimento), e l'accertamento circa il modo in cui si configura a tal riguardo ogni singola fattispecie è compito esclusivo del giudice di merito, il quale ha il dovere di motivare in modo logico, sufficiente e coerente la propria valutazione sul punto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)