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Sez. 5, Sentenza n. 5168 del 16/03/2016 (Rv. 639434 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Esportazioni temporanee per esposizioni fieristiche e "tentativo di vendita" - Cessione dei beni - Riconducibilità alla cessione all'esportazione ex art. 8, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Trasformazione in esportazione definitiva.
Stato
decisa il 2016-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639434-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In caso di esportazione temporanea ai fini dell'esposizione fieristica e "tentativo di vendita", la successiva cessione dei beni, con il controllo dell'autorità doganale e l'adempimento dei relativi incombenti ex art. 214 del d.P.R. n. 43 del 1973, integra l'ipotesi di cessione all'esportazione di cui all'art. 8, lett. a) e b), del d.P.R. n. 633 del 1972, come tale riconducibile al "plafond" costituito nell'anno precedente, utilizzabile, nell'anno successivo, ai fini dell'acquisto senza applicazione dell'IVA, atteso che l'avvenuta vendita comporta la conservazione della condizione giuridica di bene nazionale e determina la trasformazione dell'esportazione temporanea in esportazione definitiva, rilevante anche ai fini della non imponibilità delle operazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 199, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)