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Sez. 5, Sentenza n. 4022 del 14/03/2012 (Rv. 622060 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Merci in sospensione d'imposta - Dichiarazione d'intenti - Effetti - Dazi doganali contabilizzati "a posteriori" - Recupero dell'IVA - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622060-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di IVA dovuta su merci esportate in regime di sospensione d'imposta, la dichiarazione di intento dell'esportatore abituale, prevista dall'art. 8, comma primo, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativa all'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate nell'anno precedente (c.d. "plafond"), fissa, a condizione che detto ammontare sia superiore al dieci per cento del complessivo volume d'affari, il limite quantitativo monetario utilizzabile ai fini della possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, incidendo sulla procedura di riscossione della stessa, così da determinarne la sospensione e non l'esenzione. Ne consegue che il recupero dell'IVA, dovuta per effetto della rideterminazione della base imponibile a seguito dell'inclusione in essa di dazi doganali contabilizzati "a posteriori", è consentito solo qualora si provi il superamento del "plafond" in conseguenza dell'operazione effettuata in sospensione d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Legge 27/02/1984 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)