Sez. U, Sentenza n. 1161 del 11/04/1969 (Rv. 339732 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIURISDIZIONI SPECIALI - VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - TERMINE PER LA REVISIONE - CARATTERE ORDINATORIO - CONSEGUENZE - GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIURISDIZIONI SPECIALI - VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - TERMINE PER LA REVISIONE - CARATTERE ORDINATORIO - CONSEGUENZE - GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.*
Il termine di cinque anni, stabilito dalla disposizione transitoria V i della Costituzione per la revisione delle giurisdizioni speciali ad opera del Parlamento, ha carattere ordinatorio e non perentorio, per cui dette giurisdizioni speciali continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non sara provveduto alla loro revisione (nella specie si trattava della giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte d' appello di Napoli). (V. 472-59 2594-58).*
Riferimenti normativi: Legge 24/08/1921 num. 1290 art. 17, Costituzione art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)