Sez. U, Sentenza n. 6727 del 12/11/1983 (Rv. 431439 - 01)
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE - RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO ADOTTATI DAI COLLEGI PROVINCIALI - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE - RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO ADOTTATI DAI COLLEGI PROVINCIALI - ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le attribuzioni giurisdizionali del consiglio nazionale dei Geometri, in Sede di ricorso avverso i provvedimenti in materia di cancellazione dall'albo adottati dai collegi provinciali, (nella specie, per incompatibilità) secondo la previsione dell'art. 15 del regolamento professionale di cui al R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, manifestamente non pongono tale norma in contrasto con gli artt. 108, 113 e vi disp. Trans. Della Costituzione, in quanto il termine di cinque anni per la revisione delle giurisdizioni speciali ad opera del Parlamento, fissato con quella disposizione transitoria, ha carattere ordinatorio, non perentorio, per cui dette giurisdizioni speciali continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non si provvederà alla loro revisione. (V 1161/69, mass n 339732).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 108, Costituzione art. 113, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)